Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

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Il webinar ha l’obiettivo di chiarire e semplificare alcuni degli argomenti più controversi in materia COVID-19:

  • utilizzo delle mascherine di protezione
  • sanificazione delle superfici
  • procedure da seguire in caso di positività negli ambienti di lavoro
  • protocolli aziendali da seguire

Saranno effettuati cenni sul rischio biologico, sul SARS-CoV-2, e sui soggetti con elevata fragilità.

Al termine della presentazione la Dott.ssa Agostini è a disposizione per domande e chiarimenti.

Il D.P.C.M. 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio 2020, è il riferimento per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’emergenza COVID-19 con il quale il Governo detta le regole per l’allentamento delle restrizioni per persone fisiche e imprese per le riaperture delle attività imprenditoriali tramite protocolli di sicurezza.

In sintesi, i punti salienti su cui porre l’attenzione sono pochi ma finalizzati alla prevenzione dei contagi all’interno degli ambienti di lavoro:

  • Informazione
  • Modalità di ingresso in azienda
  • Modalità di accesso dei fornitori esterni
  • Pulizia e sanificazione in azienda
  • Precauzioni igieniche personali
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Gestione spazi comuni
  • Organizzazione aziendale
  • Gestione entrata e uscita dei dipendenti
  • Spostamenti interni, riunioni
  • Gestione della persona sintomatica in azienda
  • Sorveglianza sanitaria/medico competente /RLS
  • Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione

È ribadito, inoltre, che “La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” (art. 2, comma 8).

Le aziende, a partire dalla sospensione delle attività e dall’avvio della quarantena, hanno già messo in atto molteplici azioni.

Fin dall’inizio, in particolare, è stata data indicazione alle imprese di riportare in documenti e/o procedure aziendali le attività che si stavano compiendo: la costituzione delle “unità di crisi” o dei gruppi di lavoro interni che si sono attivati per assumere decisioni immediate (es. lavoratori in “lavoro agile”, sospensioni attività, continuazione attività per le attività con codici Ateco “autorizzati” e adozione delle misure di prevenzione dei lavoratori coinvolti ecc.).

Tutto quello che è stato messo in pratica e documentato (anche in forma di verbali, report interni ecc.), nonché la costituzione spesso spontanea e informale del gruppo di lavoro aziendale (funzioni apicali, SPP, medico competente, RLS/rappresentanti sindacali) , rappresenta di fatto il “cuore” della concreta attuazione del precedente Protocollo approvato il 14 marzo 2020, che prevedeva la costituzione (formalizzata) del Comitato per applicazione delle misure di sicurezza.

Da questa base muove il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 che è riportato nell’allegato 6: il nuovo testo del Protocollo pone come obiettivo per le imprese l’integrazione dei documenti e/o delle procedure aziendali, o quanto prodotto in queste settimane (es. verbali, report, agende di attività giornaliere ecc.) con le azioni che concretamente verranno intraprese dalle aziende per la ripresa delle attività.

Ad oggi, in seguito dell’aggiornamento del D.P.C.M. del 06/04/2021 “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, si aggiornano e rinnovano i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, ma vengono introdotte alcune novità.

Le principali riguardano:

  1. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
  2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico Competente effettuerà la visita medica.
  3. Qualora per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente.
  4. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
  5. Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021

Vi aspettiamo su Zoom

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Per info: formazione@cialab.it.