La C.I.A. LAB ha tra il suo personale interno consulenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs 81/08,in grado di assumere l’incarico di RSPP qualsiasi sia il settore ATECO della vostra azienda.
Si ricorda che la nomina dell’incarico di RSPP è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal DLgs 81/08 art. 17 comma 2.
In sintesi l’incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione può essere svolto:
- dal datore di lavoro stesso nel caso di aziende artigiane e industriali fino a trenta addetti previa frequenza di apposito corso di formazione
- da un incaricato dipendente dell’organizzazione o da un incaricato esterno previa frequenza dei corsi specifici per RSPP per il macrosettore ATECO di appartenenza
La mancata nomina del Responsabile comporta un sanzione prevista dall’art. 55 comma 1 lett b) del DLgs 81/08 “1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
[...] b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), 9+6 salvo il caso previsto dall’articolo 34;”