Stress da lavoro correlato

Lo stress può riguardare potenzialmente ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’Azienda, dal settore di attività o dalla tipologia di rapporto di lavoro. Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e Società nel suo complesso.

In Europa un lavoratore su tre dichiara di soffrire di stress sul lavoro e si calcola che lo stress sia causa di più del 50% dei giorni lavorativi persi.

IL D.Lgs n. 81/08, stabilisce, all’art. 28, 1comma, che il documento di Valutazione dei Rischi predisposto dal Datore di Lavoro debba comprendere i rischi collegati allo stress lavoro-correlato,  secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004.

Per un’adeguata valutazione dello stress lavoro correlato l’intervento si articola in 5 fasi:

1.analisi dei principali indicatori oggettivi aziendali dello stress lavoro correlato

2.definizione livello di indagine (con eventuale campionatura, a seconda delle caratteristiche organizzative dell’azienda)

3. Scelta degli strumenti di indagine (colloquio/test/focus group)

4. Somministrazione strumenti di indagine e analisi dei dati

5. Presentazione report finale alla committenza, con indicazione di eventuali azioni di intervento per il miglioramento

Le aree di indagine saranno collegate a specifici fattori

1) Organizzazione e processi Rapporto competenze/mansioni assegnate, autonomia lavorativa, flessibilità, possibilità di apprendimento, carico di lavoro

2) Condizioni ambiente di lavoro, Condizioni fisiche

3) Comunicazione, Ruoli e obiettivi, stabilità/instabilità del lavoro, percorsi di carriera, qualità della relazione, aspettative professionali, prospettive di carriera

4) Fattori soggettivi Ruolo sociale dell’impresa (senso di appartenenza e valori), retribuzione

Il D.Lgs. 106/2009, correttivo del D.Lgs. 81/2008, vigente dal 20 agosto ha modificato l’art.28 introducendo un nuovo comma 1-bis: La valutazione dello stress lavoro-correlato… è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010”.

Norme di riferimento:

  • D. Lgs 81/08
  • Accordo europeo 08/10/04