Lo stress può riguardare potenzialmente ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’Azienda, dal settore di attività o dalla tipologia di rapporto di lavoro. Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e Società nel suo complesso.
In Europa un lavoratore su tre dichiara di soffrire di stress sul lavoro e si calcola che lo stress sia causa di più del 50% dei giorni lavorativi persi.
IL D.Lgs n. 81/08, stabilisce, all’art. 28, 1comma, che il documento di Valutazione dei Rischi predisposto dal Datore di Lavoro debba comprendere i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004.
Per un’adeguata valutazione dello stress lavoro correlato l’intervento si articola in 5 fasi:
1.analisi dei principali indicatori oggettivi aziendali dello stress lavoro correlato
2.definizione livello di indagine (con eventuale campionatura, a seconda delle caratteristiche organizzative dell’azienda)
3. Scelta degli strumenti di indagine (colloquio/test/focus group)
4. Somministrazione strumenti di indagine e analisi dei dati
5. Presentazione report finale alla committenza, con indicazione di eventuali azioni di intervento per il miglioramento
Le aree di indagine saranno collegate a specifici fattori
1) Organizzazione e processi Rapporto competenze/mansioni assegnate, autonomia lavorativa, flessibilità, possibilità di apprendimento, carico di lavoro
2) Condizioni ambiente di lavoro, Condizioni fisiche
3) Comunicazione, Ruoli e obiettivi, stabilità/instabilità del lavoro, percorsi di carriera, qualità della relazione, aspettative professionali, prospettive di carriera
4) Fattori soggettivi Ruolo sociale dell’impresa (senso di appartenenza e valori), retribuzione
Il D.Lgs. 106/2009, correttivo del D.Lgs. 81/2008, vigente dal 20 agosto ha modificato l’art.28 introducendo un nuovo comma 1-bis: La valutazione dello stress lavoro-correlato… è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010”.
Norme di riferimento:
- D. Lgs 81/08
- Accordo europeo 08/10/04